| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Legge 05/08/1978 n. 457articolo non deve comportare aumenti nelle densità abitative consentite dagli strumenti urbanistici vigenti, nè nelle superfici coperte derivanti dagli indici volumetrici di utilizzazione delle aree previste dagli stessi strumenti urbanistici. L'osservanza delle norme previste dal precedente primo comma e dall'ultimo comma dell'articolo 16, deve risultare esplicitamente nel parere della commissione comunale edilizia e deve essere richiamata nella concessione a costruire rilasciata dal comune ai sensi della legge 28 gennaio 1977 n. 10 . 4. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quella contenuta nella lettera q) del secondo comma, non si applicano per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. Art. 44 - Estensione della garanzia sussidiaria dello Stato. 1. I mutui non fruenti di contributi statali e concernenti la realizzazione dei programmi costruttivi localizzati, su aree concesse in diritto di superficie o trasferite in proprietà, comprese nell'arnbito dei piani di zona di cui alla L. 18 aprile 1962 n. 167, ovvero individuate ai sensi dell'articolo 51, L. 22 ottobre 1971 n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, saranno concessi, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli enti mutuanti anche quando le aree assegnate dai comuni ai sensi dell'articolo 35, L. 22 ottobre 1971 n. 865 , e successive modificazioni, non siano di proprietà dei comuni stessi, semprechè sia stata stipulata la convenzione di cui al richiamato articolo 35, sia stato ottenuto il decreto di occupazione di urgenza e siano state iniziate le procedure di espropriazione. 2. I mutui concessi per finanziare i programmi costruttivi di cui al comma precedente su aree già acquisite o in corso di acquisizione, comprese le parti di programma eventualmente destinate ad uso diverso da quello di abitazione, usufruiscono della garanzia dello Stato per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori alle condizioni e nei modi previsti dall'art. 10-ter, D.L. 13 agosto 1975 n. 376, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 ottobre 1975 n. 492, dall'articolo 3, ultimo comma L. 8 agosto 1977 n. 513, ed in genere prevista per gli interventi fruenti di contributo statale. 3. Tale garanzia sarà primaria quando non possa essere operante l'iscrizione ipotecaria. La garanzia decorre dalla data di notifica al Ministero del tesoro, a cura dell'ente mutuante, del contratto di mutuo. E' abrogato il primo comma dell'articolo 37, L. 22 ottobre 1971 n. 865, e successive modificazioni . Art. 45 - Trasferibilità e locazione di abitazioni realizzate nei piani di zona. 1. Gli immobili realizzati senza il contributo dello Stato su aree in diritto di superficie o in diritto di proprietà, nell'ambito dei piani di zona di cui alla L. 18 aprile 1962 n. 167 , e successive modificazioni ed integrazioni, ivi com presi gli immobili con destinazioni non residenziali, possono essere ceduti ad enti pubblici, a società assicurative, nonchè ad altri soggetti pubblici e privati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie. 2. In tali casi è fatto obbligo agli acquirenti di locare le abitazioni esclusivamente a soggetti aventi i requisiti prescritti dalle convenzioni ed ai canoni ivi indicati. 3. Per gli alloggi fruenti di mutuo agevolato ceduti o da cedersi a comuni o ad altri enti pubblici allo scopo di destinarli alla locazione in favore degli sfrattati, non opera anche in caso di mancato subentro nell'agevolazione la decadenza dal contributo di preammortamento. Art. 46 - Cessione di aree dei piani di zona. 1. Le aree di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 , possono essere altresì, cedute ad imprese di costruzione e loro consorzi. Le imprese di costruzione e i loro consorzi possono effettuare l'alienazione degli alloggi costruiti sulle aree di cui al precedente comma o la costituzione su di essi di diritti reali di godimento, anche in deroga al quindicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 , trasferendosi all'avente causa dall'impresa di costruzione gli obblighi derivanti dall'applicazione del medesimo comma. Salvo i casi previsti al primo comma del precedente articolo 45, l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento di cui al comma precedente può avvenire esclusivamente a favore di soggetti che abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi economici e popolari. Art. 46-bis. 1. Gli alloggi realizzati da imprese di costruzione e loro consorzi nell'ambito di piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167, sia su aree in regime di diritto di superficie, sia su aree in regime di proprietà possono essere venduti dai soggetti costruttori, qualunque sia il tipo di finanziamento utilizzato ed ai prezzi fissati nella convenzione di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 , al Ministero della difesa per i fini di cui alla legge 18 agosto 1978; n. 497. 2. In tal caso, gli oneri stabiliti nella convenzione stipulata tra il costruttore ed il comune, ai sensi del richiamato articolo 35, non si trasferiscono al Mini- stero acquirente. 3. Qualora gli alloggi siano costruiti su aree in regime di diritto di superficie, il Ministero della difesa acquisirà anche in tal caso la piena proprietà delle aree stesse, in deroga all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865. 4. A tale effetto alla compravendita interviene anche il comune, al quale, in cambio dei residui diritti ceduti al Ministero della difesa, sarà dovuto un importo pari al valore dell'immobile determinato con i criteri indicati nel quinto comma dell'articolo successivo dedotto il corrispettivo della concessione del diritto di superficie già gravante sull'impresa concessionaria. 5. L'assegnazione degli alloggi acquistati a norma dei precedenti commi è disciplinata esclusivamente dalle disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1978 n. 497 . Art. 46-ter. 1. Al fine di consentire ai comuni di acquisire aree o fabbricati anche demaniali disponibili in uso al Ministero della difesa, le regioni interessate possono inoltrare al Ministero stesso specifica richiesta. In caso di accettazione, le regioni ne informeranno i comuni territorialmente competenti nonchè quelli limitrofi, i quali, qualora siano interessati all'acquisizione di detti beni, dovranno inoltrare al Ministero della difesa formale istanza di acquisto, entro novanta giorni dalla suddetta comunicazione di accettazione. 2. In presenza di tale istanza, il Ministero della difesa è autorizzato, qualora lo ritenga conveniente, a vendere al comune interessato la proprietà degli immobili richiesti, contestualmente all'acquisto degli alloggi e delle aree di cui al precedente articolo. In tal caso, gli atti di vendita e di acquisto sono approvati con un unico provvedimento ed i rapporti di credito e debito da essi scaturenti si considerano definitivamente estinti con l'accollo da parte del comune, salvi i necessari conguagli, del debito gravante sul Ministero della difesa, a seguito delle acquisizioni realizzate, sia verso il comune, sia verso le imprese di costruzione e loro consorzi. 3. Il valore degli immobili da cedere da parte del Ministero della difesa ai comuni sarà determinato, con i criteri previsti dalla legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni e integrazioni, dal competente ufficio tecnico erariale entro novanta giorni. 4. Gli atti di trasferimento di immobili demaniali fra Ministero della difesa e comuni ai quali si provvederà, come per quelli di immobili non demaniali, a trattativa privata non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto- legge 10 settembre 1923 n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473 . Art. 47 - Norma transitoria in materia di oneri di urbanizzazione. 1. Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, stabiliti ai sensi e con le modalità previste dalla legge 28 gennaio 1977 n. 10, sono rateizzati in non più di quattro rate semestrali . I concessionari sono tenuti a prestare ai comuni opportune garanzie secondo le modalità previste dall'articolo 13 della legge 14 gennaio 1978 n. 1 . Art. 48 - Disciplina degli interventi di manutenzione straordinaria. 1. Per gli interventi di manutenzione straordinaria la concessione prevista dalla legge 28 gennaio 1977 n. 10 , è sostituita da una autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori. Per gli interventi di manutenzione straordinaria che non comportano il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, l'istanza per l'autorizzazione di cui al comma precedente si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di novanta giorni. 2. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio. Per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al precedente comma decorre da tale data. 3. La disposizione di cui al precedente secondo comma non si applica per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli previsti dalle leggi 10 giugno 1939 n. 1089, e 29 giugno 1939 n. 1497. Art. 49 - Modifica all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977 n. 10. Art. 50 - Disciplina dei programmi costruttivi finanziamenti prima del 31 dicembre 1977. 1. Per i programmi costruttivi finanziati prima del 31 dicembre 1977 con fondi stanziati da leggi precedenti alla presente legge si applicano le procedure e le modalità di attuazione stabilite nelle stesse leggi di finanziamento. Art. 51 - Proroga dell'efficacia dei piani di zona. 1. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 maggio 1974 n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974 n. 247, è prorogato di tre anni, fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962 n. 167 . Art. 52 - Modifiche della legge 8 agosto 1977 n. 513. 1. Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n 513 per la conferma delle domande di cessione in proprietà è prorogato al 31 ottobre 1978. ... Art. 53 - Limiti di applicazione dell'art. 26 della L. 8 agosto 1977 n. 513. 1. Per tutti gli alloggi che, alla data di entrata in vigore della L. 8 agosto 1977 n. 513 risultassero occupati senza titolo, gli enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento, ad opera della commissione di cui all'art. 6, D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 , del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti dall'art. 2 di detto decreto del Presidente della Repubblica e successive modificazioni. 2. La regolarizzazione del rapporto locativo è subordinata a) al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare almeno da un anno prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1977 n. 513]; b) al recupero da parte dell'ente gestore di tutti i canoni arretrati; c) della circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad assegnatario già individuato in graduatorie Pubblicate a norma di legge. 3. Per tutte le ipotesi nelle quali il rapporto non sia regolarizzabile ai sensi di cui sopra e per l'occupazioni verificatesi successivamente alla data di cui alla lettera a) continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977 n. 513. Art. 54 - Proroga dei termini. 1. Il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 16, L. 8 agosto 1977 n. 513, è prorogato al 31 ottobre 1978. Il termine previsto dal secondo comma dell'art. 1 della medesima L. 8 agosto 1977 n. 513 , prorogato dalla L. 27 febbraio 1978 n. 44, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1978. Il termine stabilito al secondo comma dell'art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 , per il completamento in ogni loro parte dei fabbricati in corso di costruzione alla data del 1° gennaio 1974, è prorogato al 31 dicembre 1978. Art. 55 - Norme transitorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. 1. Fino all'emanazione dei criteri di cui al precedente articolo 3, lettera g), all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica provvede, sulla base della graduatoria formata dalla commissione prevista dall'art. 6, D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, il comune nel cui territorio gli alloggi stessi sono stati realizzati. E' fatta tuttavia salva la facoltà delle regioni, in pendenza della predetta emanazione e sulla base dei criteri contenuti nel D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, di apportare perfezionamenti ed integrazioni alla disciplina del procedimento di assegnazione ivi stabilito. |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|